1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, in quanto autorità vigilante ai sensi dell'articolo 22, dispone lo scioglimento del consiglio di amministrazione della Fondazione quando:
a) risultano gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività della Fondazione;
b) il conto economico chiude con una perdita superiore al 30 per cento del patrimonio per due esercizi consecutivi, ovvero sono previste perdite del patrimonio di analoga entità. Per i primi due esercizi successivi all'istituzione della Fondazione, la percentuale è elevata al 50 per cento;
c) non è ricostituito il patrimonio, ai sensi dell'articolo 6, comma 3;
d) vi è impossibilità di funzionamento degli organi.
2. Con il decreto di scioglimento è nominato un commissario straordinario e ne sono determinati la durata dell'incarico, comunque non superiore a sei mesi, nonché il compenso. Il commissario straordinario esercita tutti i poteri del consiglio di amministrazione; provvede alla gestione, ad accertare e a rimuovere le irregolarità e a promuovere le soluzioni utili al perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione.
3. Spetta al commissario straordinario l'esercizio dell'azione di responsabilità contro i componenti del disciolto consiglio