Art. 21.
(Amministrazione straordinaria).

      1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, in quanto autorità vigilante ai sensi dell'articolo 22, dispone lo scioglimento del consiglio di amministrazione della Fondazione quando:

          a) risultano gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività della Fondazione;

          b) il conto economico chiude con una perdita superiore al 30 per cento del patrimonio per due esercizi consecutivi, ovvero sono previste perdite del patrimonio di analoga entità. Per i primi due esercizi successivi all'istituzione della Fondazione, la percentuale è elevata al 50 per cento;

          c) non è ricostituito il patrimonio, ai sensi dell'articolo 6, comma 3;

          d) vi è impossibilità di funzionamento degli organi.

      2. Con il decreto di scioglimento è nominato un commissario straordinario e ne sono determinati la durata dell'incarico, comunque non superiore a sei mesi, nonché il compenso. Il commissario straordinario esercita tutti i poteri del consiglio di amministrazione; provvede alla gestione, ad accertare e a rimuovere le irregolarità e a promuovere le soluzioni utili al perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione.

      3. Spetta al commissario straordinario l'esercizio dell'azione di responsabilità contro i componenti del disciolto consiglio

 

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di amministrazione, previa autorizzazione del Ministro per i beni e le attività culturali.